infortuni sportivi e non

Quasi tutti gli sport possono essere praticati a livello dilettantistico oppure a livello professionale. In linea generale si può notare come anche a livello dilettantistico si seguano, seppur in misura più elastica, i regolamenti predisposti, in relazione ai vari sport, dalle singole Federazioni. Da sottolineare comunque come la pratica dello sport assuma connotati diversi a seconda che si sia atleti professionisti oppure dilettanti.

DILETTANTI/AMATORI

L’osservanza delle regole di condotta assume una funzione discriminante nei confronti dello sportivo – danneggiante. Nella competizione dilettantistica e/o amatoriale, la mancanza dello spirito agonistico, l’assenza il più delle volte di attrezzature adeguate, impongono agli sportivi l’osservanza delle comuni regole di prudenza e diligenza, con conseguente assunzione di responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo all’atleta che arreca danno all’avversario, al compagno di squadra e anche allo spettatore. Così a titolo di puro esempio, si può individuare una responsabilità derivante dall’esercizio di attività sportive in modo non proporzionale allo svolgimento dell’attività sportiva stessa. La colpa può essere anche configurata nell’impianto stesso, poiché non rispetta dei parametri base di sicurezza necessari per un corretto e sicuro svolgimento, così come l’attrezzatura che la stessa organizzazione è tenuta a fornire per lo svolgimento dell’attività ginnica. Si verifica anche il caso, che la stessa organizzazione sportiva, offra una copertura da infortunio generico. In questo caso specifico, la quantificazione del danno sarà legato a criteri contrattuali.

PROFESSIONISTI

Nell’esercizio dell’attività sportiva a livello professionistico, le società sportive sono tenute a tutelare la salute degli atleti sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli dell’integrità psico-fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base all’operato dei propri medici sportivi e del personale preposto a tutelare la salute degli atleti.
Bisogna comunque tenere conto che le cautele a tutela della salute, cui il datore di lavoro, devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni.