L’infortunistica Fontana & Fontana nasce dalla volontà di due fratelli, Alberto e Armando, di creare un servizio a favore del danneggiato, contro l’egemonia delle Compagnie di Assicurazioni e non solo. ![]() Come è noto, l’utente medio, che regolarmente stipula contatti assicurativi per auto e/o polizze infortuni, spesso ignora molte “particolarità” della polizza sottoscritta: si pensi, ad esempio, alla franchigia e/o al rimborso spese sostenute nel caso delle polizze o alla valutazione dei danni fisici subiti e/o al danno patrimoniale, in caso di RCA. Nel rapporto diretto con la compagnia di assicurazioni il danneggiato spesso difetterà delle competenze. In caso di sinistro, come potrà il danneggiato valutare, contestare o apprezzare l’attività svolta da un professionista dell’impresa assicurativa, quando ignora le norme e le tecniche poste alla base della valutazione stessa? L’evoluzione a cui siamo andati incontro nel corso degli anni, ha visto la standardizzazione della sofferenza a meri numeri: noi siamo stati e saremo, se vorrete, la Vostra voce. L’attenzione focalizzata alla persona per farle ottenere un giusto risarcimento e la competenza per fornire la risoluzione anche ai casi più complessi nel pieno rispetto dell’esigenze del cliente. La nostra attività racchiude al suo interno tutta la professionalità e serietà per fornire sempre la migliore assistenza nella consapevolezza che per noi “il primo valore sei tu!!” Il vero obiettivo perseguito dai nuovi procedimenti liquidativi è quello di imporre una solitudine al danneggiato nell’ambito del procedimento risarcitorio . Tuttavia come la Corte Costituzionale insegna, il diritto al risarcimento assume particolare rilievo costituzionale allorchè è il ristoro alle lesioni di un diritto inviolabile della persona. A fronte di ciò risulta difficile obiettare che , nell’ambito del procedimento teso alla quantificazione e liquidazione del danno biologico e degli altri interessi costituzionalmente garantiti, debba essere garantito l’indefettibile principio del contraddittorio, principio che impone la possibilità agli interessati di influire sull’esito della decisione, partecipandovi in condizione di completa ed effettiva uguaglianza. Nel tanto auspicato rapporto diretto tra compagnia e danneggiato sarà invece raro rintracciare un’effettiva uguaglianza, almeno da un punto di vista della conoscenza della materia. In sintesi come può un cittadino valutare l’attività svolta da un professionista dell’impresa assicurativa, quando ignora le norme e le tecniche poste alla base della valutazione stessa? La risposta è ovviamente negativa, in quanto le lacune di conoscenza del danneggiato in tale particolare materia potranno essere compensate solo dall'assistenza di professionisti che invece la norma introdotta tende ad escludere. E così il danneggiato , non sapendo, non potrà dire alcunché nella trattativa e non potendo dire, acconsentirà semplicemente a quanto gli verrà riconosciuto dalla compagnia; quindi, l’affermazione di “rapporto diretto” viene visto come sinonimo d'inferiorità e d'indubbia restrizione dell’area dei danni risarcibili. |







